punto 171 del considerando

Per i trattamenti "già in corso" basati sul consenso a norma della direttiva 95/46/CE, è necessario che l'Interessato presti nuovamente il consenso?

[…] Qualora il trattamento si basi sul  consenso  a  norma della  direttiva  95/46/CE,  non  occorre  che  l’interessato  presti  nuovamente  il  suo  consenso,  se  questo  è  stato espresso  secondo  modalità  conformi  alle  condizioni  del  presente  regolamento,  affinché  il  titolare  del  trattamento possa  proseguire  il  trattamento  in  questione  dopo  la  data  di  applicazione  del  presente  regolamento.  Le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono